Tributo IMU - fino al 2019

La Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all’articolo 1, commi dal 639 al 705, così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

  • Un primo presupposto costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
  • Un secondo presupposto collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Il tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da IMU/TASI/TARI.

IMU

IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dalle persone fisiche/giuridiche che possiedono immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze). Entro il 16 giugno si effettua il versamento in acconto dell’imposta calcolato nella misura del 50% dell’imposta dovuta applicando aliquote e detrazioni deliberate dal Comune nell'anno precedente. L’ammontare complessivo del tributo dovuto per l’anno corrente sarà conguagliato entro il 16 dicembre sulla scorta di aliquote e detrazioni deliberate dal Comune nell'anno in corso. Il versamento dell'IMU avviene in autoliquidazione, quindi al/alla contribuente non verrà inviato nessun modello da parte degli Uffici Comunali ma sarà lo/la stesso/a utente che dovrà provvedere al calcolo ed alla compilazione del modello F24 con mezzi propri o tramite terzi. Il pagamento dell’IMU può essere effettuato con l’utilizzo della delega unificata (modello F24/F24 semplificato). L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E del 12/04/2012 e Risoluzione n. 33/E/2013 ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24:

  • 3912 - IMU - abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
  • 3914 - IMU - Terreni agricoli - COMUNE
  • 3916 - IMU - aree fabbricabili - COMUNE
  • 3918 - IMU - altri fabbricati - COMUNE
  • 3930 - IMU - immobili gruppo catastale D - incremento COMUNE rispetto all'aliquota 0,76%
  • 3925 - IMU - immobili gruppo catastale D - aliquota 0,76% - STATO

Per ciascun codice tributo deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mira: F229. Limitatamente al codice tributo 3912 “abitazione principale e relative pertinenze”, per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze deve essere compilato anche il campo “rateazione” inserendo il codice: 0101.

Le modifiche al D.L 201/2011, istitutivo dell’IMU, introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 hanno stabilito che è ESENTE dall’imposta l’abitazione principale e relative pertinenze della stessa (considerate tali, ai fini IMU, solo in misura di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C6, C2, C7), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota stabilita dal Comune e la detrazione di cui al comma 10 del D.L. 201/2011.

La suddetta esenzione si applica, in forza di assimilazione operata dall’art. 13 del regolamento IUC, anche all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani/e o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata.

Inoltre è stato previsto che l’IMU non si applica a:

  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • un’unica abitazione posseduta dai cittadini/e italiani/e non residenti nel territorio dello Stato e iscritti/e all'Anagrafe degli/delle Italiani/e Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati/e nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso (a partire dall'anno 2015);
  • fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Con delibera di C.C. n.19 del 29/04/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC/IMU-TASI-TARI), modificato con delibera di C.C. n. 46 del 30/07/2015, stabilendo altresì di sostituire integralmente il previgente regolamento IMU approvato con delibera C.C. n. 76 del 26/9/2012.

IMU: Dichiarazione, Autocertificazione, Comodato, Locazione

La dichiarazione IMU, ai sensi del D.L. n. 35 del 08/04/2013 in vigore dal 09/04/2013, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui sono intervenute le variazioni che comportano l'obbligo dichiarativo.

Si ricorda che è necessario presentare dichiarazione IMU per:
- Comodato a parenti di primo grado per le fattispecie che rientrano tra quelle individuate dall'art. 1 comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015 (allegando alla dichiarazione copia del contratto di comodato)
- Locazione di abitazione a canone concordato (allegando alla dichiarazione copia del contratto di locazione)

Per conoscere quali sono le altre variazioni che comportano l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU si prega di consultare le istruzioni della dichiarazione IMU.

Si precisa che dovrà essere presentata apposita autocertificazione, in luogo della dichiarazione IMU, per le seguenti fattispecie, cui consegue l'applicazione di aliquota IMU in misura ridotta ovvero per l'assimilazione all'abitazione principale per i cittadini AIRE:
a) Abitazione di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) che non soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 1 comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Poiché il beneficio è concesso per una sola abitazione data in comodato, in caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
b) Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Con l'autocertificazione il contribuente deve dichiarare di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità/inabitabilità del fabbricato. La cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità dovrà essere dichiarata mediante presentazione di dichiarazione IMU su modello ministeriale.
c) Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in locazione a canone libero dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
d) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
e) Dall'anno d'imposta 2015 al 2019 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'autocertificazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta con le seguenti modalità:
- Consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE)
- Tramite posta raccomandata allegando alla dichiarazione copia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i
- Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta certificata comune.mira.ve@pecveneto.it

Dove Rivolgersi

Settore Programmazione, controllo, Risorse economiche

Tributi e Partecipazioni Societarie

E-mail: tributi@comune.mira.ve.it
Tel: 041 5628 211

Documenti

IMU: Informativa, Aliquote, Regolamento

IMU: Legislazione

IMU: Circolari, Risoluzioni, Note Ministeriali

IMU: Tabelle Valori Aree Edificabili

Con delibera n. 149 del 10/09/2019 la Giunta Comunale ha approvato le tabelle da utilizzare per calcolare il valore delle aree edificabili ai fini dell'assolvimento tributario dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, confermando per il 2019 gli stessi valori approvati per gli anni 2018, 2017, 2016, 2015.

Si precisa che l'approvazione di dette tabelle, disposta ai sensi del vigente regolamento IMU, viene posta in essere al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei/delle contribuenti in relazione all’assolvimento dell’IMU relativamente alle aree edificabili e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio.

La determinazione del valore, attraverso l'utilizzo delle suddette tabelle, non ha effetto ai fini di una attribuzione di valore in via assoluta, né costituisce parametro autolimitativo per non procedere ad accertamento nel caso in cui il valore delle aree edificabili dichiarato dal/dalla contribuente, ai fini dell’IMU, sia inferiore rispetto al valore indicato nelle tabelle di cui al precedente punto.

IMU: Tabelle Varie

IMU: Procedimenti su Istanza del Contribuente

Le istanze vanno presentate utilizzando i modelli allegati. Si raccomanda di compilare la modulistica in stampatello con la massima chiarezza allegando la documentazione richiesta e copia del documento di identità.

IMU: Funzionario Responsabile del Tributo

Con delibera n. 247 del 07/11/2013, la Giunta Comunale ha deliberato la nomina del Responsabile dei Tributi IMU ed ICI

Sportello IMU

A partire dal mese di maggio 2015, l'amministrazione ha messo a disposizione dei/delle cittadini/e lo sportello virtuale IMU che consente la verifica della propria posizione tributaria ed anche la possibilità di effettuare i calcoli del suddetto tributo in autoliquidazione. L’identificazione del/della contribuente avviene previa registrazione on-line e la password è generata e rilasciata esclusivamente dal programma. Non deve quindi essere richiesta all’Ufficio Tributi.

Il servizio, a seguito dell'identificazione dell'utente, consentirà di:

  • consultare i dati degli immobili posseduti, così come registrarti nelle banche dati dell’Ente e senza quindi chiederne la digitazione;
  • controllare gli immobili riportati con quelli in proprio possesso, garantendo quindi la certezza dei dati, oltre che delle regole di calcolo dell’imposta stabilite dal Comune (aliquote, detrazioni, riduzioni...);
  • modificare eventualmente i dati degli immobili o aggiungerne di nuovi;
  • consultare i dati dei propri versamenti eseguiti negli anni precedenti;
  • eseguire il calcolo dell’imposta con i relativi dettagli;
  • ottenere una stampa riepilogativa utile per la compilazione del modello di pagamento;
  • ottenere una stampa del modello F24 compilato.

Costi 

Nessun costo, fatto salvo il costo relativo all'eventuale richiesta di accesso agli atti.

Tempi

Informazioni immediate. Verifiche fiscali richieste entro 60 giorni di norma.

Data ultima modifica: 30-04-2021
Approfondimenti
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