La Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) all’articolo 1, commi dal 639 al 705, così come, in parte, modificati dal D.L. 16 del 6/3/2014, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:
- Un primo presupposto costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
- Un secondo presupposto collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
Il tributo IUC (Imposta Unica Comunale) è composto da IMU/TASI/TARI:
TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia di chi possiede che di chi utilizza l’immobile, per servizi indivisibili comunali. Il tributo è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, ossia quei servizi non misurabili singolarmente in quanto non vengono erogati ad uno specifico utente bensì all'intera comunità, come ad esempio la manutenzione delle strade, la manutenzione del verde pubblico, l'illuminazione pubblica etc.
La TASI è prevista per chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione e si effettua mediante il modello F24. Con la risoluzione n. 46 del 24/04/2014 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, da utilizzare per la compilazione del modello F24.
Per gli anni di imposta 2014 e 2015, il Comune di Mira ha applicato la TASI solo su abitazione principale e assimilati e su i cosiddetti “ immobili merce”. Sono stati assoggettati a TASI, altresì, gli occupanti degli “alloggi sociali” come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008.
Per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, il Comune di Mira ha applicato la TASI solo su i cosiddetti “ immobili merce”, cioè fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
La dichiarazione IUC per la componente TASI deve essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la stessa ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU valgono anche con riferimento alla TASI. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2016, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2017.
Con delibera di C.C. 19 del 29/04/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con delibera di C.C. n. 46 del 30/07/2015.
Dove Rivolgersi
Settore Programmazione, controllo, Risorse economiche
Tributi e Partecipazioni Societarie
E-mail: tributi@comune.mira.ve.it
Tel: 041 5628 211
Documenti
TASI: Informativa, Aliquote, Regolamento IUC (compreso componente TASI)
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARIP 2019
- informativa IUC: IMU/TASI/TARIP 2018
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARIP 2017
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARI 2016 - Saldo
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARI 2016 - Acconto
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARI 2015 - Saldo
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARI 2015 - Acconto
- Informativa IUC: IMU/TASI/TARI 2014
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Regolamento IUC (in vigore dal 01/01/2016)
Norme di Riferimento
Le normative di riferimento per la TASI e la TARI sono le seguenti:
- Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) art. 1 commi 639-705
- Art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1977, n. 446
- Art. 1 Decreto Legge 6 Marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 68 del 2/5/2014
- Regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 29/4/2014, modificato con deliberazione di C.C. n.46 del 30/07/2015
Modalità di pagamento - Ravvedimento
Il pagamento della TASI dovuta può essere effettuato tramite il modello F24 semplificato o ordinario (si consiglia l'utilizzo del modello semplificato) presso tutte le banche e gli uffici postali senza alcuna commissione.
- Il codice catastale del Comune di MIRA da indicare sul modello F24 è F229
- Il codice tributo da indicare su modello F24 è 3961 (TASI - altri fabbricati)
Procedimenti su Istanza del/della Contribuente
Le istanze vanno presentate utilizzando i modelli allegati. Si raccomanda di compilare la modulistica in stampatello con la massima chiarezza allegando la documentazione richiesta e copia del documento di identità.
- Istanza di INTERPELLO
- Istanza di AUTOTUTELA
- Dichiarazione di Versamento IMU/TASI per Contitolari
- Istanza di compensazione TASI su TASI
- Procura Speciale
- Istanza di Rateazione Accertamento
- Istanza di Rimborso IMU/TASI: ISTRUZIONI
- Istanza di Rimborso IMU/TASI: MODELLO
Diniego stralcio parziale automatico cartelle 2000-2015
Il Comune di Mira con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/1/2023 ha stabilito di NON aderire allo stralcio automatico delle cartelle gestite da Agenzia Entrate Riscossione inferiori a mille euro. La legge di Bilancio 2023, dai commi 227 e 228 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevedeva infatti che entro il 31 gennaio 2023 i Comuni potessero decidere di non aderire alla cancellazione automatica, per le cartelle di importo fino a mille euro notificate tra il 2000 e il 2015, delle sanzioni e degli interessi.
Nel provvedimento viene evidenziato che i debitori possono comunque ottenere gli stessi benefici aderendo alla procedura prevista dai commi 231 e seguenti dell’articolo 1 della stessa legge 197/2022, che prevedono, per le cartelle notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi in cambio dell’impegno a pagare, anche ratealmente, quanto dovuto a titolo di capitale.
Funzionario Responsabile del Tributo
Con delibera n. 80 del 15/05/2014, la Giunta Comunale ha deliberato la nomina del Responsabile del Tributo TASI
Costi
Nessun costo, fatto salvo il costo relativo all'eventuale richiesta di accesso agli atti.
Tempi
Informazioni immediate. Verifiche fiscali richieste entro 60 giorni di norma.
Data ultima modifica: 31-01-2023