IMU – Imposta municipale Unica – dal 2020

  • Servizio attivo

Informazioni e Pagamenti del Tributo IMU


A chi è rivolto

A tutti i cittadini proprietari di immobili nel comune di Mira

Descrizione

L’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dal 2020 è disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Anno 2024: Aliquote e Versamenti

i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Per maggiori informazioni consultare l'apposita guida all'IMU 2024 nella pagina corrente.

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 29/E del 29/5/2020 ha approvato i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F24:

Codice
tributo
Descrizione Quota per
3912 IMU - abitazione principale e relative pertinenze COMUNE
3914 IMU - terreni agricoli COMUNE
3916 IMU - aree fabbricabili COMUNE
3918 IMU - altri fabbricati COMUNE
3930 IMU - immobili gruppo catastale D
incremento COMUNE rispetto all’aliquota 0,76%
COMUNE
3925 IMU - immobili gruppo catastale D - aliquota 0,76% STATO
3939 IMU - fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita COMUNE

Per ciascun codice tributo deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Mira: F229.
Limitatamente al codice tributo 3912 “abitazione principale e relative pertinenze”, per gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze deve essere compilato anche il campo “rateazione” inserendo il codice 0101

Il pagamento dell' IMU dovuta va effettuato tramite il modello F24 semplificato o ordinario (si consiglia l'utilizzo del modello semplificato) presso tutte le banche e gli uffici postali senza alcuna commissione

Con deliberazione di C.C. n. 7 del 07/03/2024 sono state approvate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2024: delibera CC 7 del 7-3-24 aliquote IMU 2024

Come fare

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
A titolo esemplificativo, risulta necessario presentare la dichiarazione Imu per i seguenti casi:

  • immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.
Per le locazioni a canone concordato, in luogo della dichiarazione si richiede l'invio all'ufficio del modello di dichiarazione sostitutiva/autocertificazione o di copia del contratto con allegata attestazione di conformità.

La dichiarazione può essere trasmessa:

1. consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Mira - Piazza IX Martiri 3, 30034 MIRA (VE)
2. invio raccomandata a Comune di Mira - Piazza IX Martiri 3, 30034 MIRA (VE)
3. invio PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it

E' possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Cosa serve

Pe la compilazione si rimanda alle seguenti guide:

Guida all'IMU

Vecchie guide

Il pagamento dell' IMU dovuta va effettuato tramite:

  • modello F24 semplificato o ordinario (si consiglia l'utilizzo del modello semplificato) presso tutte le banche e gli uffici postali senza alcuna commissione

Cosa si ottiene

Pagamento IMU

Tempi e scadenze

L’IMU deve essere versata in due rate.

La prima rata deve essere corrisposta entro il 17 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.

 

Quanto costa

Aliquote IMU

 

Procedure collegate all'esito

Pagamento F24

Accedi al servizio

Verificare nella delibera del Comune l'esatta aliquota applicabile agli immobili di proprietà del contribuente ed eventuali adempimenti richiesti e poi utilizzare l'apposito calcolatore

Casi particolari

Ravvedimento operoso

Esenzione IMU per i fabbricati inagibili a seguito eventi sismici

L’art. 1 comma 768 della Legge 197/2022 (Legge di Stabilità 2023) ha previsto: "Per i comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l’esenzione dall’applicazione dell’imposta municipale propria prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."

Dichiarazione IMU Enti non commerciali (IMU ENC)

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24/04/2024 sono stati approvati il modello di “Dichiarazione IMU/IMPi” di cui all’art. 1, comma 769 della legge n. 160 del 2019, e la “Dichiarazione IMU ENC” di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019.
La dichiarazione telematica IMU ENC deve essere presentata dagli enti di cui al comma 759, lettera g), dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).
Il modello dichiarativo approvato con il presente decreto deve essere utilizzato dai soggetti, di cui al precedente periodo, per la presentazione della dichiarazione IMU ENC relativa a tutti gli immobili di cui sono in possesso.
La dichiarazione telematica è effettuata seguendo le specifiche tecniche (sotto riportate). Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it.
La dichiarazione IMU ENC deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
La dichiarazione telematica deve essere presentata al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata al comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, la dichiarazione deve essere presentata al comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Tributo IMU: Autocertificazione, Comodato, Locazione

Si precisa che dovrà essere presentata apposita autocertificazione, in luogo della dichiarazione IMU, per le seguenti fattispecie, cui consegue l'applicazione di aliquota IMU in misura ridotta o riduzione dell'imposta:

a) Abitazione di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori – figli) che non soddisfano tutte le condizioni di cui all'art. 1 comma 747 lett.c) della legge di stabilità n. 160/2019, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e la propria residenza. Poiché il beneficio è concesso per una sola abitazione data in comodato, in caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, spetta al possessore concedente scegliere quella per la quale fruire della riduzione. Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
NOVITA': Si informa che con Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37346/2022 del 2 dicembre 2022 è stato enunciato un principio di diritto in base al quale le agevolazioni previste per gli immobili concessi in comodato si applicano nella sola ipotesi in cui il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento conceda in comodato l'immobile ad un parente entro il primo grado, che non possa vantare su di esso alcun diritto reale o personale di godimento. Ne consegue pertanto che le predette agevolazioni non si applicano in ipotesi di concessione in comodato tra comproprietari del medesimo immobile.
b) fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Con l'autocertificazione il contribuente deve dichiarare di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità/inabitabilità del fabbricato. La cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità dovrà essere dichiarata mediante presentazione di dichiarazione IMU su modello ministeriale.
c) Abitazioni di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7 concesse in locazione a canone libero dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento.
d) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7, nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto nello stato famiglia) un soggetto portatore di handicap con invalidità civile al 100% o disabile che versi in una situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
e) A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.
f) Dal 01/10/2018 i contratti di locazione a canone concordato possono godere della relativa aliquota solo se conclusi con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori oppure se muniti dell’attestazione di rispondenza ai patti territoriali vigenti ex DM 16/1/2017, rilasciata da una delle organizzazioni firmataria dell’Accordo Territoriale per il Comune di Mira in data 5/9/2018 (depositato in data 17/9/2018 al prot. n. 41383 con decorrenza 1/10/2018 e successiva modifica depositata in data 18/9/2018 al prot. n. 41639). In data 3/4/2019 è stato depositato al prot. 16846 la variazione degli accordi territoriali ex DM 10/1/2017.
Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. Per i contratti di locazione stipulati dal 22/6/2022 ai sensi dell'art. 2, comma 3, o dell'art. 5, comma 1, che hanno lo stesso contenuto del contratto precedente, non è richiesta la presentazione dell'attestazione di rispondenza ex DM 16/01/2017 (art. 7 D.L. 73/2022 convertito in L. 122/2022). Si ricorda che è obbligatoria la registrazione del contratto. Per avvalersi di tale aliquota, il contribuente deve presentare l'autocertificazione/dichiarazione entro il termine previsto per la dichiarazione annuale IMU. L'imposta di tutti i contratti a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, come stabilito dall’art. 1, comma 760, della L. 160/2019.L'autocertificazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta con le seguenti modalità:
  • Consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Mira - Piazza IX Martiri, 3 - 30034 MIRA (VE)
  • Tramite posta raccomandata allegando alla dichiarazione copia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i
  • Tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta certificata comune.mira.ve@pecveneto.it

Accordi territoriali - Affitti agevolati

Nei Comuni ad alta densità di popolazione è possibile stipulare contratti di locazione secondo gli accordi territoriali normati dalla L. n. 431/1998 articolo 2 comma 3 in attuazione al D.M. 05.03.1999 all'articolo 1.
Questa fattispecie di contratti prevede delle agevolazioni fiscali. I contratti vanno stipulati nel rispetto delle norme contenute nell'accordo territoriale siglato dalle apposite Associazioni di categoria.
Di seguito sono riportati i documenti relativi agli accordi territoriali:

Modulistica Autocertificazione

Modulistica Contratto di Comodato
(per le fattispecie che rientrano tra quelle individuate dall'art. 1 comma 747 lett. c della legge di stabilità n. 160/2019)


Procedimenti su istanza del Contribuente

Le istanze vanno presentate utilizzando i modelli allegati. Si raccomanda di compilare la modulistica in stampatello con la massima chiarezza allegando la documentazione richiesta e copia del documento di identità.

Diniego stralcio parziale automatico cartelle 2000-2015

Il Comune di Mira con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 30/1/2023 ha stabilito di NON aderire allo stralcio automatico delle cartelle gestite da  Agenzia Entrate Riscossione inferiori a mille euro. La legge di Bilancio 2023, dai commi 227 e 228 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  prevedeva infatti che entro il 31 gennaio 2023 i Comuni potessero decidere di non aderire alla cancellazione automatica, per le cartelle di importo fino a mille euro notificate tra il 2000 e il 2015, delle sanzioni e degli interessi.

Nel provvedimento viene evidenziato che i debitori possono comunque ottenere gli stessi benefici aderendo alla procedura prevista dai commi 231 e seguenti dell’articolo 1 della stessa legge 197/2022, che prevedono, per le cartelle  notificate tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, l’azzeramento delle sanzioni e degli interessi in cambio dell’impegno a pagare, anche ratealmente, quanto dovuto a titolo di capitale.
delibera di consiglio comunale n. 2 del 30/01/2023

Ulteriori informazioni

Normativa IMU

LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 - Art. 1 commi 738/783. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.

Circolari Comunicati Risoluzioni

Circolare n. 1/DF del 18/03/2020 - Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.
Risoluzione n. 29/E del 29.05.2020 Agenzia delle Entrate. Istruzioni per il versamento, tramite i modelli “F24”e “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’articolo1, commi da 739a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita di cui all’articolo 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IMU: Tabelle Valori Aree Edificabili

Con deliberazione di G.C. n. 182 del 25/10/2024 la Giunta Comunale ha approvato le tabelle da utilizzare per calcolare il valore delle aree edificabili ai fini dell'assolvimento tributario dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024, confermando gli stessi valori approvati per gli anni 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
Si precisa che l'approvazione di dette tabelle, disposta ai sensi del vigente regolamento IMU, viene posta in essere al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei/delle contribuenti in relazione all’assolvimento dell’IMU relativamente alle aree edificabili e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio.
La determinazione del valore, attraverso l'utilizzo delle suddette tabelle, costituisce parametro autolimitativo del potere di accertamento del comune medesimo qualora l’imposta municipale propria (IMU) venga versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all’obiettivo di ridurre al massimo l’insorgenza di contenzioso.
Si precisa, infine che, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), nell’ipotesi in cui esistano atti che evidenziano valori dell’area superiori a quelli deliberati ai sensi dei precedenti paragrafi, il comune rimane comunque legittimato ad accertare valori superiori a quelli deliberati, anche in presenza di adeguamento del contribuente ai valori tabellari

IMU: Tabelle Varie

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Documenti

Regolamento IMU dal 2020

Il documento disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU) per il Comune di Mira, dettagliando aliquote, detrazioni, e modalità di pagamento.

Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 15/11/2024, ore 12:28

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