Programma “Famiglie Fragili”

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Interventi a sostegno della famiglia (articoli 10, 11 e 13 della Legge Regionale n. 20/2020)


Famiglie Fragili

A chi è rivolto

Il programma "Famiglie Fragili" è suddiviso in tre linee di intervento:

  1. famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori;
  2. famiglie monoparentali (figli riconosciuti alla nascita da un solo genitore, un solo genitore con uno o più figli, un solo genitore convivente con ascendenti e/o parenti e con uno o più figli) e famiglie di genitori separati o divorziati;
  3. famiglie con figli a seguito di parto trigemellare e con numero di figli pari o superiore a 4.

Descrizione

L’accesso agli interventi economici a favore delle famiglie fragili avviene in funzione delle risorse economiche assegnate dalla Regione del Veneto all’Ambito Territoriale Sociale VEN_13, definite con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.

Per ciascuna linea di intervento verrà predisposta una graduatoria unica per tutte le domande idonee presentate nei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_13, in base ai criteri e ai punteggi stabiliti dalla Regione del Veneto.

A seguito dell’approvazione di tali graduatorie, i contributi saranno erogati dal Comune di Campolongo Maggiore, in qualità di referente del progetto “Famiglie Fragili” per conto dell’ATS VEN_13, fino ad esaurimento dei fondi regionali disponibili.

Come fare

Cosa serve

Possedere i seguenti requisiti di ammissione alla data di presentazione della domanda:

  • il nucleo familiare deve risiedere nel territorio della Regione Veneto e più precisamente nei Comuni che compongono l'Ambito Territoriale Sociale VEN_13 (Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra e Vigonovo);
  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non deve superare l'importo di € 20.000,00;
  • i componenti del nucleo familiare non-comunitari devono possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace;
  • il richiedente, ai sensi della L.R. n. 16 dell’11 maggio 2018, non ha riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano: un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione; un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

Inoltre, per ciascuna linea di intervento, è necessario possedere i seguenti requisiti specifici:

  • per la linea 1: il nucleo familiare presente nell’Attestazione ISEE deve includere almeno un minore di età rimasto orfano di uno o entrambi i genitori;
  • per la linea 2: il nucleo familiare presente nell’Attestazione ISEE deve includere un solo genitore detto monoparentale, oppure un coniuge in caso di separazione legale effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • per la linea 3: il nucleo familiare presente nell’Attestazione ISEE deve includere tre gemelli oppure includere almeno quattro figli.

Cosa si ottiene

Ciascun nucleo riceve un punteggio in base alla situazione familiare e viene inserito in graduatoria. In base alla disponibilità dei fondi regionali, vengono liquidati alle famiglie i seguenti contributi:

  • per la linea di intervento 1: € 500,00 per ciascun figlio minore orfano;
  • per la linea di intervento 2: € 500,00 per ciascun nucleo;
  • per la linea di intervento 3: € 500,00 per ciascun nucleo (per famiglie con figli a seguito di parto trigemellare) e € 125,00 per ciascun figlio (per famiglie con numero di figli pari o superiore a 4).

Tempi e scadenze

I tempi e le scadenze sono definite da apposito Avviso Pubblico, a seguito dell'attribuzione dei finanziamenti da parte della Regione del Veneto (con specifica Deliberazione di Giunta Regionale).

Procedure collegate all'esito

Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

  • copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
  • attestazione ISEE in corso di validità alla presentazione della domanda;
  • (solo per cittadini extra UE) copia del titolo di soggiorno valido ed efficace di ciascun componente del nucleo familiare;
  • eventuale copia della certificazione di handicap del figlio minore ai sensi della L.104/1992 art.3 c.3;
  • (solo se il richiedente non è il genitore dei minori) copia del provvedimento di nomina a tutore/curatore/amministratore di sostegno o procuratore;
  • eventuale copia del provvedimento di nomina a tutore attestante l’autorizzazione a incassare somme e vincolo di destinazione a favore del minore;
  • (solo per la linea di intervento 1) eventuale copia atto/sentenza/provvedimento relativi alla condizione del figlio in quanto orfano di vittima di femminicidio;
  • (solo per le linee di intervento 2 e 3) copia del certificato attestante la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico, rilasciato dal SSR, a favore di un componente il nucleo familiare, intendendo per disagio una patologia riconosciuta cronica da cui derivi l’esenzione del pagamento della prestazione sanitaria;
  • (solo per la linea di intervento 2) certificato medico attestante lo stato di gravidanza;
  • (solo per la linea di intervento 2) copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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