Tributo Addizionale Comunale IRPEF

I Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge (ad esempio: Roma Capitale a partire dall’anno 2011).

A decorrere dall’anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d’introdurre una soglia d’esenzione dal tributo in ragione “del possesso di specifici requisiti reddituali” (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l’art. 13, comma 16. del D.L. n. 201/2011).

I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste dovranno essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività. (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011). Resta evidentemente ferma la possibilità per i comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un’aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un’esenzione, un’aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l’esenzione.

I comuni, ai fini dell’efficacia dal 1° gennaio dell’anno d’imposta di riferimento delle delibere che stabiliscono le misure dell’addizionale comunale all’IRPEF, sono tenuti ad approvarle entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (art. 1, comma 169, Legge 296/2006). La loro pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell’anno di riferimento. In mancanza della pubblicazione entro il predetto termine, le delibere hanno efficacia a partire dal 1° gennaio dell’anno d’imposta successivo a quello di riferimento.

L’addizionale è dovuta al Comune nel quale il/la contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per esse riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero di cui all’art. 165 del T.U. delle imposte dirette (art. 1, comma 4, del D. lgs. 360/1998). Il suo versamento è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota al reddito imponibile dell’anno precedente, calcolato applicando l’aliquota stabilita a titolo di addizionale al reddito complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Con delibera n. 8 del 07/03/2024, il Consiglio Comunale ha confermato, per l’anno d’imposta 2024, le aliquote e le esenzioni previste per l'anno 2023 come di seguito riportato:

a) aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura di 0,80 punti percentuali;

b) soglia di esenzione di € 10.000,00 in ordine all’applicazione dell’addizionale, al fine di favorire i redditi più bassi, nel senso che la stessa non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l’importo di € 10.000,00 (diecimila), precisando, inoltre, che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di € 10.000,00 (diecimila) l’addizionale stessa è dovuta ed è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo.

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Data ultima modifica: 11-03-2024
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