DAT – Testamento Biologico
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Servizio attivo
Presso i Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile, è possibile consegnare le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), nel rispetto della legge n.219 del 22 dicembre 2017 e della Circolare del Ministero dell'Interno n.1/2018 del 08/02/2018
A chi è rivolto
Le DAT possono essere rese dai residenti del Comune di Mira.
A tutte le persone che siano:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere
Descrizione
Presso i Servizi Demografici – Ufficio Stato Civile, è possibile consegnare le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT), nel rispetto della legge n.219 del 22 dicembre 2017 e della Circolare del Ministero dell'Interno n.1/2018 del 08/02/2018.
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite testamento biologico o biotestamento, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219/2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e di esprimere il consenso o il rifiuto su:
- accertamenti diagnostici
- scelte terapeutiche
- singoli trattamenti sanitari.
Come fare
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- atto pubblico
- scrittura privata autenticata
- scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del suo Comune di residenza, che provvede all’annotazione in un apposito registro, dove istituito (vedi circolare del Ministero dell’interno -vedi sezione finale "Link utili"-)
Potranno inoltre essere consegnate personalmente presso le strutture sanitarie, nel caso in cui le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili (comma 7, dell’art . 4).
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta e tassa.
La legge di bilancio 2018 ha stanziato 2 milioni di Euro per la realizzazione di una banca dati nazionale delle DAT.
Come il consenso informato anche le disposizioni anticipate di trattamento, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Le DAT possono essere rinnovate, modificate e revocate in ogni momento con le medesime forme con cui sono state espresse. La legge contempla anche il caso in cui ragioni di emergenza o urgenza impediscano la revoca con le stesse modalità con cui sono state disposte: si potranno infatti revocare le precedenti scelte anche con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con due testimoni.
Nomina del fiduciario e ruolo del medico
La legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La legge, infatti, si limita a prevedere che questi sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario, dunque, è il garante del rispetto delle volontà rese dalla persona che lo ha designato, volontà che il medico è tenuto a rispettare.
Il contributo del fiduciario è di particolare rilevanza nel caso in cui il medico ritenga necessario disattendere le DAT: ciò potrà avvenire sia nel caso in cui esse appaiano palesemente incongrue sia nel caso in cui sussistano terapie nuove, magari non prevedibili al momento della espressione del cosiddetto testamento biologico, in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. In tali casi, dunque, il medico potrà agire in difformità dalle DAT solo col consenso del fiduciario. In caso di disaccordo tra medico e fiduciario si renderà tuttavia necessario il pronunciamento del giudice tutelare.
La nomina del fiduciario non è obbligatoria. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2018
Il Ministero dell'interno, in accordo con il Ministero della salute, ha fornito con la Circolare n. 1 del 2018 alcune indicazioni riguardo le modalità di consegna delle DAT presso l'Ufficio di stato civile dei Comuni. In particolare si chiarisce che le DAT possono essere presentate esclusivamente dal disponente e solo presso il Comune di residenza. Si chiarisce anche il ruolo dell'ufficiale di stato civile che non partecipa alla redazione delle DAT né fornisce al proposito informazioni. Alla consegna viene rilasciata una ricevuta.
Circolare del Ministero dell’Interno n. 2/2020
Il Ministero dell'interno ha trasmesso anche ai Comuni le indicaxzioni tecnico-operative per il caricamento delle DAT nella banca dati del MInistero della Salute.
Il Comune di Mira, già prima dell'entrata in vigore della Legge n.219/2017, aveva attivato nel 2016 un servizio di raccolta dei testamenti biologici attraverso un registro elettronico.Tale registro verrà mantenuto in quanto compatibile con la nuova normativa e quindi ai documenti depositati presso il Comune prima della data di entrata in vigore della legge si applicano le nuove disposizioni normative e pertanto non devono essere ripresentati.
Cosa serve
Procedura di iscrizione:
L'Interessato (disponente) deve presentarsi di persona insieme all'eventuale fiduciario (da intendere come colui che accetta l'incarico dal disponente di rappresentarlo nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie e al quale, in caso di bisogno, il Comune consegnerà il documento contenente le DAT) entrambi muniti di un documento d'identità valido con il modulo di iscrizione al registro che dovrà essere sottoscritto davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Il fiduciario può accettare l'incarico tramite la sottoscrizione del documento contenente le DAT o la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione al registro. Qualora il fiduciario non possa essere presente il giorno dell'appuntamento è necessario consegnare copia del suo documento d'identità. Il documento contenente le DAT deve essere sottoscritto in originale dall'interessato e potrà contenere anche la firma del fiduciario.
L'Ufficiale dello Stato Civile non prende parte alla stesura delle DAT né fornisce informazioni in merito al contenuto delle stesse. Coloro che necessitano di aiuto per la stesura possono rivolgersi alle associazioni di riferimento che si occupano del tema ( ad esempio vd. il sito dell'Associazione Luca Coscioni o dell'Associazione Libera Uscita).
- documento d'identità valido
- modulo di iscrizione al registro
Cosa si ottiene
Iscrizione al Registro
Tempi e scadenze
Iscrizione immediata
Quanto costa
Gratuito
Procedure collegate all'esito
Iscrizione al Registro
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Ministero dell'interno: Direzione centrale per i servizi demografici. Circolare n. 1/2018
Ministero dell'interno: Direzione centrale per i servizi demografici: Circolare n. 2/2020.
Ministero della Salute: Disposizioni anticipate di trattamento - DAT
Ministero della Salute: FAQ - Disposizioni anticipate di trattamento
Ministero della Salute: www.salute.gov.it
Ulss 3 Serenissima: Ulss 3 Serenessima - D.A.T.
Condizioni di servizio
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