APR222024
 22 aprile 2024

ORARIO STRAORDINARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ELETTORALE - AFFLUENZA E RISULTATI

ORARIO STRAORDINARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ELETTORALE - AFFLUENZA E RISULTATI

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Affluenza Europee 2024 Risultati Europee 2024


ORARI DI APERTURA STRAORDINARIA 
DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI

Venerdì 7 giugno 2024: dalle 9 alle 18

Sabato 8 giugno 2024: dalle 9 alle 23

Domenica 9 giugno 2024: dalle 7 alle 23


Si avvisa che:

Lunedì 10 giugno 2024

L’ufficio cimiteriale e l’ufficio di stato civile saranno regolarmente aperti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per il ricevimento delle dichiarazioni di nascita e di morte e per le pratiche cimiteriali (tel. 041/5628118-112) mentre gli uffici anagrafe ed elettorale saranno chiusi per le attività connesse all’Elezione dei membri del Parlamento Europeo dell’8 e 9 giugno 2024.

Mercoledì 12 giugno 2024

Gli uffici demografici saranno aperti dalle ore 9 alle ore 12 per recuperare la chiusura parziale di lunedì 10 giugno.


Per informazioni:

Link utili: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DI SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO 2024

Servizi demografici e statistici
Ufficio Elettorale: P
iazza San Nicolo’ n. 11 interno 1
Recapito telefonico: 0415628121 –
110 - 116 -
e-mail: elettoraleleva@comune.mira.ve.it
posta elettronica certificata: comune.mira.ve@pecveneto.it
Orario ordinario di apertura al pubblico:
lunedì
e venerdì dalle  ore 9,00 alle ore 12,00 -
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00



**********************

ORARIO STRAORDINARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI D’ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI E PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI:

sabato

27 aprile 2024

9,00 -

13,00

domenica

28 aprile 2024

9,00 -

13,00

lunedì

29 aprile 2024

9,00 -

13,00

14,30 -

17,30

martedì

30 aprile 2024

8,00 -

20,00

mercoledì

1 maggio 2024

8,00 -

20,00

 

Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa e nuovi servizi ai cittadini per l'acquisizione con modalità telematiche dei certificati elettorali

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del16 aprile 2012.

Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis del decreto-legge 31 maggio 2021,n. 77, come introdotto dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, concernenti, tra l'altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali si indica di seguito l'indirizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire all’attenzione dell’ufficio elettorale le anzidette richieste:

pec: comune.mira.ve@pecveneto.it.

Inoltre, il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 ottobre 2022, recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223", in attuazione dell'art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del "Codice dell'amministrazione digitale" (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ha previsto nuovi servizi dedicati ai cittadini per la consultazione in modalità telematica dei propri dati elettorali, nonché per scaricare il certificato in formato digitale di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici.

In particolare, a partire dal 4 marzo 2024 sono stati attivati sul portale dell'ANPR – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (www.anagrafenazionale.interno.it) i predetti nuovi servizi, consentendo all'elettore di ottenere il proprio certificato di iscrizione nelle liste elettorali in formato pdf, munito di sigillo elettronico e contrassegno digitale.

Il certificato individuale contiene i dati previsti dall'allegato 1 del citato decreto del Ministro dell'Interno del 2022 e può essere utilizzato anche per la presentazione di liste di candidati, benché non riporti il numero di iscrizione nelle liste elettorali.

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sinda~i metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali. l pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra negli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

Le modalità di autenticazione sono riportate nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione n. 1 "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" per l’elezione dei membri del Parlamento europeo.

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