APR152020
 15 aprile 2020

F.A.Q. Ordinanza Regionale

F.A.Q. Ordinanza Regionale

La nuova Ordinanza Regionale (n. 40 del 13/04/20) prevede ulteriori spiegazioni.
La Regione ha pubblicato una serie di domande e risposte per capirla bene. Di seguito le principali FAQ.


Ci si può spostare da un comune all’altro per l’acquisto di vestiti (scarpette incluse) per bambini?
Sì, se il negozio più vicino è in altro comune e comunque verso il negozio più vicino e non verso quello preferito; lo stesso principio vale per gli alimentari, come chiarito dalla circolare Ministero Interno 23.3.2020;

E’ ammessa la vendita di vestiti per bambini in negozi che vendono anche abbigliamento per adulti? E’ ammessa la vendita di passeggini?
No, si deve trattare di negozi abilitati alla vendita di soli vestiti per bambini; No

L’attività di fisioterapista è ammessa? Sì, rientrando tra le attività comprese nel codice Ateco 86, previsto dall’allegato 3 del DPCM 10.4.2020

La vendita al dettaglio (singoli consumatori) di fiori e piante è ammessa?
E’ vietata come vendita degli esercizi commerciali di fioreria (codice Ateco 47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante).
La consegna a domicilio è sempre consentita, anche da parte di esercizi commerciali chiusi al pubblico.

Si possono fare picnic nei giorni del 25 aprile e 1° maggio nelle superfici condominiali?
No, si parla di nucleo famigliare al singolare. Sono aree condominiali e comunque non di proprietà esclusive anche le aree verdi o attrezzate di lottizzazione recintate (quelle non recintate sono a maggior ragione escluse)

Si possono fare lavori in proprio di manutenzione del verde o dell’edificio non urgenti presso seconde case o altre proprietà diverse dall’abitazione?
No, lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale è vietato dalla lett. a) del DPCM 10.4.2020.

Gli studenti universitari che alloggiano in strutture universitarie possono rimanere nelle strutture stesse?
La materia non è regolata dall’ordinanza n. 40. Il DPCM vieta lo spostamento stabile in comune diverso da quello in cui il soggetto si trova al momento dell’entrata in vigore (14.4.2020) salva la sussistenza di esigenze di tutela della salute, assoluta urgenza ed esigenze lavorative. Gli studenti ospiti dell’alloggio universitario rimangono quindi legittimamente nella struttura che li ospita e possono effettuare gli spostamenti dalla struttura stessa previsti per tutti gli altri cittadini (es. tutela salute, esigenze lavorative, necessità, acquisto giornali e tabacchi).

Data ultima modifica: 20-07-2015