OTT252020
 25 ottobre 2020

NUOVO DPCM del 24 ottobre

NUOVO DPCM del 24 ottobre

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma il nuovo DPCM in vigore da domani 26 ottobre fino al 24 novembre.

Queste le principali disposizioni contenute nel testo: CLICCA QUI PER SCARICARE IL DPCM 24 ottobre

  1. Obbligo di mascherina su tutto il territorio nazionale, da indossare sia all’aperto che in luoghi chiusi diversi da abitazione privata (ad eccezione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini al di sotto dei 6 anni o soggetti con disabilità). Raccomandato uso mascherina nei luoghi chiusi privati in presenza di non conviventi.
  2. Obbligo distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  3. Possibilità di chiusura, dopo le ore 21, di strade o piazze con rischio assembramento
  4. Raccomandazione di non spostarsi con mezzi pubblici o privati salvo esigenze lavorative, di studio, motivi di salute o situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  5. Obbligo di restare a casa e contatto con medico curante, per chi presenta sintomi di infezione respiratoria con febbre superiore a 37,5°
  6. Accesso a parchi pubblici nel rispetto del divieto di assembramento e mantenendo distanza di almeno 1 metro
  7. Chiusura parchi tematici e di divertimento
  8. Sospesi eventi e competizioni sportive di sport individuali e di squadra (ad eccezione degli eventi e delle competizioni a livello professionistico e dilettantistico)
  9. Sospese attività di palestre, piscine, centri benessere, centri culturali, centri sociali.
  10. Manifestazioni pubbliche consentite solo in forma statica e nel rispetto delle distanze sociali
  11. Sospese attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò
  12. Sospesi spettacoli teatrali anche all’aperto
  13. Sospese attività in sale da ballo e discoteche anche all’aperto
  14. Vietate sagre, fiere, feste sia in luoghi chiusi che all’aperto, comprese cerimonie civili e religiose. Si raccomanda di non ricevere nelle abitazioni private persone non conviventi.
  15. Accesso a luoghi di culto nel rispetto del distanziamento sociale e senza assembramenti
  16. Musei e luoghi di cultura aperti nel rispetto del distanziamento sociale e con fruizione contingentata
  17. Scuole: infanzia e primaria continua in presenza, scuole secondarie con forme flessibili e ricorso a didattica digitale almeno al 75%, con ulteriore modulazione accessi (mai prima delle 9.00). Riunioni di organi collegiali possono svolgersi in presenza garantendo distanziamento sociale. Sospesi viaggi di istruzione e le uscite didattiche.
  18. Consentiti corsi di formazione e prove di abilitazione teoriche e pratiche (autoscuole).
  19. Università: sviluppo di piani che comprendano anche didattica a distanza
  20. Divieto di sostare nelle sale di attesa per gli accompagnatori di pazienti
  21. Limitazione degli accessi (a discrezione della direzione sanitaria) in residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani
  22. Attività commerciali consentite solo nel rispetto del distanziamento sociale, con ingressi dilazionati
  23. Servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) consentiti dalle 5 alle 18. Consumo al tavolo consentito per massimo 4 persone per tavolo (salvo siano tutti conviventi). Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici. Consentita la ristorazione all’interno di alberghi per i propri clienti. Consentita sempre la ristorazione con consegna a domicilio. Consentita la ristorazione con asporto fino alle ore 24 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  24. Restano aperti esercizi nelle aree di servizio delle autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
  25. Restano aperte attività con servizi alla persona, nel rispetto delle linee guida regionali
  26. Consentiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi, le attività agricole, zootecniche
  27. Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio di trasporto pubblico sulla base delle effettive esigenze rimodulandolo in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi
  28. Attività professionali da svolgere ove possibile mediante lavoro agile, con incentivo di ferie e congedi retribuiti.
  29. Chiusura impianti sciistici (utilizzo solo da parte di atleti professionisti). Possono essere aperti a sciatori amatoriali solo dopo l’adozione di apposite linee guida da parte della conferenza delle regioni

Data ultima modifica: 20-07-2015