NOV042020
04 novembre 2020
NUOVO DPCM del 4 novembre

Dato l'aggravarsi della situazione epidemiologica da Covid19, il presidente del Consiglio ha emanato un nuovo DPCM in vigore dal 5 novembre fino al 3 dicembre.
L'intensificarsi delle limitazioni dipenderà dal livello di allerta dei singoli territori: verde, arancio o rosso e verrà disposto con apposite ordinanze attuate dal Ministero della Salute sentite le Regioni interessate.
Oggi saranno comunicati i livelli territoriali di allerta, compreso il nostro.
LIVELLO VERDE. Sintesi misure minime in vigore su tutto il territorio nazionale in aggiunta a quanto già previsto da DPCM precedente.
- dalle 22.00 alle 5.00 consentiti esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze;
- per tutto l’arco della giornata fortemente raccomandato non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- sospese mostre e servizi museali;
- didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza;
- attività in presenza per scuole elementari e medie, ma con uso obbligatorio delle mascherine;
- sospensione concorsi, ad esclusione di quelli per personale sanitario;
- nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
- coefficiente di riempimento max del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e deltrasporto ferroviario regionali;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
LIVELLO ARANCIO. Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di elevata gravità (tipo 3)e da un livello di rischio alto.
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze;
- sospese nell'intero arco della giornata le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
LIVELLO ROSSO (lockdown) Ulteriori misure per territori (regioni o parte di esse) del paese con scenario di massima gravità (tipo 4) e da un livello di rischio alto.
- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
- sospesi attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto;
- sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
- attività scolastica in presenza per scuola dell'infanzia, elementare e prima media;
- sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti.
Ulteriori dettagli con pubblicazione testo finale del Decreto, che verrà resa consultabile sui canali ufficiali del Comune di Mira.
<<< ... 813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912 ... >>>