ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Elettori temporaneamente all'estero
In vista dei 5 referendum abrogativi in materia di giustizia previsti per il 12 giugno 2022, (decreti di indizione pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 07.04.2022), si comunica che gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.
Come esprimere l'opzioneGli elettori temporaneamente all'estero iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mira, per esprimere la loro opzione, devono:
1. compilare in ogni sua parte l’apposito modulo per esercitare l'opzione di voto per corrispondenza in cui devono essere contenute:
- l’indicazione dell’indirizzo postale estero a cui inviare il plico elettorale;
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4-bis della legge n. 459/01, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
Gli elettori potranno far pervenire al Comune di Mira il suddetto modulo tramite:
- PEC in maniera esclusiva dal richiedente: comune.mira.ve@pecveneto.it oppure
- posta elettronica: elettoraleleva@comune.mira.ve.it oppure
- all’ufficio protocollo: P.zza IX Martiri nr. 3, dalle 9.00 alle 12.00 martedì, mercoledì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
allegando un valido documento di identità.
Per info tel. 041- 5628121, 116, 110
Attese le indicazioni Ministeriali, saranno considerate valide le opzioni per il voto per corrispondenza fatte pervenire al Comune di Mira entro mercoledì 11 maggio 2022 (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).
Non è possibile il voto per corrispondenza per coloro che si trovino negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o nei quali la situazione politica o sociale non garantisca la segretezza della corrispondenza e nessun pregiudizio per chi vota (legge 27/12/2001 n. 459 art.20, comma 1-bis, come modificata dalla legge 06/05/2015 n.52). L’elenco degli Stati in cui non si può votare per corrispondenza ai sensi del comma 1-bis dell’art. 20 suddetto, verrà pubblicato non appena sarà trasmesso dal Ministero dell’Interno.
Tale limitazione è esclusa per gli elettori rientranti nelle categorie di cui alla legge 27/12/2001 n. 459 art 4-bis, comma 5 ( Forze Armate e Forze di Polizia temporaneamente all’estero per missioni internazionali ) e comma 6 ( dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi ). Per tali elettori si rinvia all’Intesa del 4/12/2015 tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell’Interno ed il Ministero della Difesa che disciplina la relativa procedura.
Approfondimenti sul sito del Ministero dell'Interno