Divorzio / Separazione di fronte all'ufficiale di Stato Civile

Dall'entrata in vigore della Legge 162/2014 (11 dicembre 2014) i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti del matrimonio, nonché di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di celebrazione del matrimonio
  • il Comune di trascrizione del matrimonio
  • il Comune di residenza di uno dei coniugi

Tale modalità semplificata non è applicabile a situazioni con presenza di:

  • figli minori 
    ovvero 
  • figli maggiorenni incapaci 
  • figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art.3.3 della Legge 104/1992
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficenti
  • ed a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale

L'assistenza dell'avvocato è facoltativa

Come prersentare domanda

Fase istruttoria
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio
o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all'Ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati.
Entrambi i moduli possono essere: 

Ai moduli deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità
L'Ufficiale di Stato Civile provvede d'Ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento detenuti da altra amministrazione italiana. In tutti gli altri
casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla
Legge.
L'Ufficio, acquisita la documentazione, stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati. In tale data i coniugi devono
provvedere al pagamento del diritto fisso pari a euro 16,00 per mezzo:

  • bollettino postale : conto corrente n° 13731302 - intestato a Comune di Mira, Servizio di Tesoreria
    Banco Popolare Società cooperativa causale accordo separazione/divorzio
  • bonifico : codice IBAN Comune di MIRA
    IT 19 U 02008 36182 000103783944

Redazione dell'accordo
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo con la presenza dell'avvocato (facoltativo).

Conferma dell'accordo
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, nel giorno concordato con l'Ufficio, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che conferma la validità dell'accordo.
Gli effetti dell'accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo

Dove Rivolgersi

Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative

Stato Civile

E-mail: statocivile@comune.mira.ve.it
Tel: 041 5628117

Modulistica

Data ultima modifica: 29-04-2021
Approfondimenti
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