Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

E' una dichiarazione attestante:

  • fatti, stati e qualità personali non compresi nell'elenco delle autocertificazioni;
  • fatti, stati e qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse;
  • la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali conservati dai privati;
  • lo smarrimento di documenti nei casi in cui, per ottenerne il duplicato, la legge non preveda la denuncia all’Autorità giudiziaria (ad esempio lo smarrimento della tessera elettorale).

Caratteristiche

  • Le domande, incluse quelle per la partecipazione a concorsi pubblici, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici, non sono soggette all'autenticazione della sottoscrizione in senso tradizionale, ma vanno sottoscritte dall’interessato davanti al dipendente addetto o sottoscritte e inviate, anche per fax o posta, allegando la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
  • Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e sono esenti dall'imposta di bollo.
  • L'autenticazione di firma con le modalità tradizionali (davanti al notaio, segretario comunale, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione e incaricato dal Sindaco), con assolvimento dell’imposto di bollo, è ancora richiesta per le dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà da:
    • produrre ai privati;
    • utilizzare per la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone.

Chi può farla?

I cittadini italiani e dell’Unione europea possono avvalersi dello strumento delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni mentre i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono avvalersene solo limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 445/2000 la dichiarazione di chi non sa o non può firmare, in presenza di un impedimento a sottoscrivere, comunque in grado di intendere e volere, è raccolta dal pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona.
La dichiarazione di colui che ha un impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, è resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al terzo grado davanti al pubblico ufficiale che dovrà accertare l'identità del dichiarante.

Dove rivolgersi

Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative

Anagrafe

E-mail: anagrafe@comune.mira.ve.it
Tel: 041 5628117

Modulistica

  Icona file Dichiarazione sostitutiva di certificazioni    

Normativa

Il D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Data ultima modifica: 24-04-2020
Approfondimenti
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